ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
«Francesco de Gennaro» - 80069 - VICO EQUENSE (NA)
Il presente regolamento è stato stilato ai sensi del D.L. 297/94 e della L. n. 241/90 e dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. Esso viene proposto quale strumento idoneo e funzionale al rispetto delle regole nell’ambito dell’Istituto.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Premessa
Verranno accettate prioritariamente le istanze d’iscrizione (nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge e compatibilmente con la disponibilità strutturale della scuola) presentate da coloro che avranno conseguito una migliore valutazione.
I – Il presente regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’albo d’Istituto, dopo l’approvazione da parte del Collegio docenti e l’adozione del Consiglio d’Istituto.
II – Nell’applicare le norme regolamentari, non si deve attribuire ad esse altro senso che quello palese del significato proprio delle parole
III – Tutte le norme del regolamento, nonché quelle di revisione ed eventuali altre norme aggiuntive, sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
IV – Copia del presente regolamento dovrà essere fornita a tutti i docenti, con congruo anticipo sull’inizio delle attività, per informare gli alunni in fase di accoglienza, delle norme stabilite dallo stesso. Una copia inoltre, dovrà accompagnare ciascun registro di classe.
Titolo I
Vigilanza sugli alunni
Art.1 – Diritto alla tutela
Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.
Art.2 – Dovere di vigilanza del personale docente
I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l’edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori ( lezione, gite, visite di studio, trasferimenti in palestra), hanno il dovere di un ‘ assidua vigilanza. Allo scopo il Capo d’Istituto predispone opportune modalità di servizio.
Art.3 – Dovere di vigilanza del personale non docente
Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni in occasione di momentanee assenze dei docenti, nei cambi d’ora, al momento dell’ingresso e dell’uscita (C.M. 187/1964) E’ tenuto altresì alla vigilanza, durante le normali ore di lezione, negli spazi comuni ( corridoi ecc.).
Art.4 – Sorveglianza durante le esercitazioni pratiche
I docenti I.T.P., coadiuvati dagli aiutanti tecnici hanno cura di vigilare sugli alunni nel corso del trasferimento dall’aula al laboratorio e viceversa e durante il cambio delle divise. Le operazioni di vestizione devono concludersi in tempo utile a consentire il regolare inizio dell’ora di lezione successiva. Il collaboratore scolastico designato avrà cura di vigilare sull’ingresso e l’uscita dagli spogliatoi per il cambio della divisa e curerà l’assegnazione degli armadi alle classi; sarà responsabile della porta di ingresso e della chiusura degli armadi per il periodo in cui avrà in custodia le chiavi. Tale collaboratore dovrà essere sempre responsabile e sostituito tempestivamente in caso di assenza.
Art.5 - Vigilanza in caso di sciopero
In caso di sciopero del personale, sia i docenti che i collaboratori scolastici presenti hanno il dovere di vigilare solo sugli alunni affidati limitatamente al proprio orario di servizio (parere C.S. 27/01/1981), rientrando tale servizio tra le misure “idonee” a garantire i diritti essenziali dei minori.
Art. 6 – Responsabilità in vigilando
I docenti sono responsabili per il fatto illecito degli allievi nel tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza.
La responsabilità patrimoniale dei docenti è limitata ai soli casi in cui il fatto dannoso sia riferibile al docente per dolo o per colpa grave nell’esercizio della funzione di vigilanza (L. 122/1980 –Art. 61)
La presunzione di responsabilità può essere superata, se si prova di aver esercitato, nella dovuta misura, la vigilanza sugli alunni e di non aver potuto evitare il fatto per la sua repentinità ed imprevedibilità.
Art. 7 – Cessazione dell’obbligo di vigilanza
La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui essi sono riaffidati, per qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori e all’uscita dalla scuola.
Titolo II
Diritti degli studenti
Art.8 - Diritto alla formazione
Gli studenti hanno diritto ad un formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi e di realizzare iniziative autonome.
Art.9 - Diritto alla riservatezza
La scuola promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.
Art.10 – Diritto alla partecipazione
Gli studenti hanno diritto ad una partecipazione attiva, informata e responsabile alla vita della scuola; a tal fine il capo d’Istituto e i docenti attivano con essi un dialogo costruttivo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici ed educativi.
Possono partecipare alle attività predisposte dalla scuola quali: sportello didattico, centro di consulenza, attività motorie, uso della biblioteca scolastica, uso della sala informatica, uso della sala video, etc., secondo le modalità ritenute più opportune dal responsabile di sede.
Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un corretto processo di autovalutazione.
Art.11 – Diritto alla consultazione
In occasione di decisioni che influiscano in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti , anche su loro richiesta, potranno essere chiamati ad esprimere una loro motivata opinione.
Art.12 - Diritto di associazione
La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di associazione , di riunione e di assemblea degli studenti sia a livello di classe che d’Istituto.
Titolo III
Doveri degli studenti
Art.13 – Dovere di frequenza
Gli studenti sono tenuti alla frequenza regolare dei corsi e ad assolvere con assiduità agli impegni di studio. Il tetto massimo è pari a 70 giorni di assenze rapportati alla durata complessiva dell’ attività scolastica ( 210 gg.) e relativamente ad ogni singola disciplina è pari ad 1/3 del rispettivo monte- orario .
Art.14 - Dovere al rispetto
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
Art.15 – Rispetto per le strutture / beni della scuola
Gli studenti sono tenuti a considerare l’ambiente scolastico come spazio di tutti e per tutti, da utilizzare con il massimo rispetto.
Allo stesso modo sono tenuti ad utilizzare correttamente e con cura le attrezzature, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Art.16 – Dovere al decoro
L’abbigliamento ed il comportamento all’interno della scuola devono essere decorosi ed ordinati e, comunque, consoni ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare turbative o disturbo alla fruizione del servizio scolastico da parte di ciascuno.
Art.17 – Dovere di cooperazione nell’azione di vigilanza
Gli alunni sono tenuti a cooperare nell’azione di vigilanza dei docenti, attenendosi a regole di comportamento che secondo la ordinaria correttezza possano evitare il danno o l’aggravio dello stesso
Art.18 – Obbligo alla divisa
Durante le ore di esercitazioni pratiche è fatto obbligo della divisa. In occasioni di particolari manifestazioni esterne sarà la scuola stessa a provvedere a reperire la divisa più adeguata al caso. Gli alunni sforniti di libretto sanitario non potranno in alcun caso partecipare alle esercitazioni pratiche ed alle attività ad esse connesse.
Per le attività sportive, ivi comprese le ore curriculari di Educazione Fisica, gli alunni sono tenuti ad indossare la divisa richiesta.
Art.18 bis – Obbligo del divieto di fumo e del telefono cellulare
Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumo ed a non usare il telefono cellulare durante le attività didattiche e nei locali della scuola.
L’uso del telefono cellulare nei locali scolastici è ritenuto grave mancanza disciplinare, nel rispetto della vigente normativa e pertanto viene sanzionato come di seguito indicato:
1. Rimprovero scritto per uso improprio del cellulare
2. Un giorno di sospensione per uso improprio ripetuto
3. Fino a 10 giorni di sospensione per pubblicizzazione di riprese all’interno dei locali scolastici.
In quest’ultimo caso, il Dirigente Scolastico trasmetterà contestuale comunicazione al Garante della Privacy per l’applicazione delle previste sanzioni amministrative
Art.19 – Comportamento nei cambi d’ora
Durante il cambio dell’ora, in attesa dell’arrivo del docente, gli studenti non possono uscire dall’aula. La porta della stessa deve rimanere aperta
Art.20 – Disciplina nell’utilizzo dei servizi
Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla 2° ora di lezione (salvo casi eccezionali), dopo aver ottenuto il permesso dal docente.
Non è consentita l’uscita di più di un alunno per volta e per non più di 5 minuti. Nell’ultima ora di lezione non è consentita l’uscita.
Titolo IV
Disciplina
Art.21 – La funzione disciplinare
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e di autocontrollo ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Art.22 – La responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è personale.
Art.23 - Comportamenti sanzionabili
Vengono considerati sanzionabili tutti i comportamenti in violazione dei doveri di cui al precedente titolo o che comportino violazione dei diritti altrui, distruzione o danneggiamento della cosa pubblica, offesa alla dignità personale e alla morale comune, nonché dei comportamenti difformi dalle norme dettate dal presente regolamento.
Art. 24 – Segnalazione dell’infrazione
L’eventuale comportamento scorretto sarà segnalato dal docente sul registro di classe e, in caso di gravità dell’infrazione, portato a conoscenza del capo d’Istituto e/o del Consiglio di classe per le necessarie azioni sanzionatorie.
Art.25 – Diritto all’autodifesa
Prima di procedere all’erogazione di gravi sanzioni disciplinari sia i docenti che il capo d’Istituto devono consentire allo studente di esporre le proprie ragioni , anche per iscritto.
Art.26 – Proporzionalità della sanzione
Le sanzioni saranno sempre proporzionate all’infrazione ed ispirate al principio della riparazione del danno.
Terranno conto della situazione personale dello studente
Allo studente sarà sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
Art.27 – Sanzioni gravi
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni
Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2e 4 del D.lvo 16 aprile 1994, n.297.
Art.28 - L’Organo di garanzia
E’ prevista la costituzione – entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento- di un Organo di garanzia, di cui faranno parte un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, oltre al Capo d’Istituto, al docente incaricato della “funzione – obiettivo” dell’Area 3 (supporto/assistenza alunni) e ad un altro docente nominato dal Collegio Docenti.
Art.29 – Funzioni e competenze dell’Organo di Garanzia
L’Organo di garanzia accoglie ed esamina i ricorsi ( presentanti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione dallo studente o dai suoi genitori) avverso le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al precedente articolo .
Decide , su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti all’interno della scuola ed in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto del Regolamento degli Studenti e delle Studentesse D.P.R. 24 giugno 1998, n 294.
Titolo V
Ritardi e giustificazioni
Art.30 – Entrata
Gli studenti devono trovarsi in classe non oltre cinque minuti dall’inizio della lezione.
Art.30 – Entrata
L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.20. In via eccezionale gli alunni saranno ammessi fino alle ore 8.45, per valida motivazione. Dopo tale ora il portone di ingresso viene tassativamente ed improrogabilmente chiuso. Non saranno consentiti ingressi successivi se non di alunni accompagnati dai genitori o per casi di oggettivo ritardo dei mezzi pubblici.
Art.31 – Ritardi
Gli eventuali ritardi, entro la prima ora di lezione, annotati sul registro di classe dal docente della prima ora e sul registro generale alunni a cura del responsabile di sede, dovranno essere giustificati dai genitori al quinto ritardo.
L’ammissione in classe non è comunque consentita oltre l’inizio della II ora di lezione.
Art.32 – Ritardi ripetuti
In caso di ripetuti ritardi, e comunque oltre il quinto , viene avvisata la famiglia e richiesta la presenza del genitore per l’ammissione in classe.
In caso di impossibilità sarà possibile, in via sussidiaria, accettare comunicazione telefonica per assunzione di responsabilità.
Art.33 – Assenze
L’assenza deve sempre essere giustificata sul libretto delle giustifiche dal genitore che vi abbia apposto firma dinanzi al responsabile di sede, il giorno successivo all’assenza medesima e comunque non oltre i tre giorni successivi .
Per assenze superiori ai 5 giorni è richiesto anche certificato medico; in mancanza l’alunno non sarà accettato a scuola se maggiorenne.
Gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente, previa dichiarazione di uno dei due genitori presentata in segreteria e debitamente protocollata.
Art.34 – Assenze ripetute
Le assenze ripetute vanno segnalate dal tutor di classe ai fiduciario per gli opportuni interventi educativi.
Comunque alla quinta assenza, nell’arco di un quadrimestre, è richiesta la presenza del genitore per l’ammissione in classe.
Art.35 – Assenze collettive
L’abbandono collettivo delle lezioni deve essere motivo per richiamare l’alunno al senso di responsabilità personale.
Art.36 – Rilievo dell’assenza
Il numero delle assenze di per sé non può influire sulla valutazione dell’alunno, anche se costituisce un elemento d’analisi per il Consiglio di classe, in fase di stesura del profilo globale dell’alunno.
Art.37 – Uscite anticipate
Per particolari necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al capo d’Istituto o ad un suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata e prelevare personalmente il figlio/a agli orari richiesti.
Art.38 - Anticipo del termine delle lezioni
Il capo d’Istituto o un suo delegato può consentire agli studenti di lasciare la scuola prima del termine ufficiale delle lezioni in caso di assenza e/o impedimento dei docenti, adattando l’orario alle esigenze giornaliere ed in casi straordinari può autorizzare gli studenti al partecipare a manifestazioni culturali.
Art.39 - Dichiarazione liberatoria
All’inizio dell’anno scolastico i genitori rilasciano dichiarazione liberatoria alla scuola per l’eventualità che si debba anticipare il termine delle lezioni.
Art.39 bis – Disciplina gite scolastiche
E’ vietata la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione agli alunni che si sono resi responsabili, nell’anno scolastico precedente, di gravi indiscipline (individuali e collettive). Verranno premiati, invece gli alunni particolarmente meritevoli, prevedendo un contributo della scuola alle spese di viaggio. Il merito sarà definito in base ad alcuni parametri, quali: partecipazione, impegno, anche nei confronti di compagni svantaggiati, profitto, mancata segnalazione per ammonizioni, ritardi, sanzioni disciplinari subite nell’anno scolastico precedente. All’uopo verranno evidenziate queste condizioni di merito nel verbale degli scrutini finali della classe.
Titolo VI
Assemblee
Premessa
Per il funzionamento e le competenze degli Organi Collegiali d’Istituto (Consigli di classe, Collegio docenti, Consiglio d’Istituto) si fa riferimento alla normativa nazionale.
Art.40 – Assemblee alunni
Le assemblee degli studenti ai sensi degli art.13-14 del d.lvo n. 297/94 possono essere una o due al mese, corrispondenti comunque all’orario di una sola giornata di lezione.
In casi eccezionali possono essere richieste assemblee straordinarie di breve durata.
Le assemblee possono essere di classe o d’Istituto.
Per il funzionamento l’assemblea deve darsi un proprio regolamento ad inizio dell’anno scolastico che sarà approvato dal capo d’Istituto.
La richiesta d’assemblea con il relativo ordine del giorno devono essere comunicati con preavviso di almeno 48 ore e non possono essere richieste immediatamente prima delle valutazioni quadrimestrali.
Nella gestione dell’assemblea gli studenti hanno il dovere di rispettare tutte le regole democratiche: diritto al dissenso, voto contrario, diritto di parola per ciascuno.
I docenti possono partecipare alle assemblee con diritto di parola.
Art.41 - Assemblee genitori
I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici: per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un proprio regolamento che viene inviato in visione al capo d’Istituto.
Le assemblee possono essere di classe o d’Istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il capo d’Istituto e i docenti della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola la data e l’orario devono essere preventivamente concordati.
Art.42 – Comitato studentesco
Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe; può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d’istituto secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del d.lvo 297/94 e successive integrazioni.
Non può svolgere attività in ore coincidenti con l’orario di lezione.
Tuttavia il capo d’Istituto, previa deliberazione del Consiglio d’Istituto, può consentire l’uso di locali scolastici per le riunioni del suddetto comitato.
Art.43 – Comitato dei genitori
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono nominare un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione del Consiglio d’Istituto.
Il capo d’Istituto favorisce, per quanto possibile, l’attività del Comitato che, pur non potendo interferire con le competenze del Consiglio d’Istituto può elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione e all’eventuale approvazione degli altri organi collegiali d’Istituto.
Titolo VII
Uso degli spazi / laboratori
Art.44 – Uso dei locali
L’uso dei locali e delle attrezzature avviene a domanda .
I docenti possono utilizzare, senza limitazione, gli spazi della scuola, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
Art.45 – Uso dei laboratori
Nei laboratori gli alunni sono ammessi solo accompagnati dagli insegnanti o dagli operatori.
Art.46 – Conservazione dei sussidi e delle attrezzature
Tutto il materiale scolastico è patrimonio comune e va quindi custodito e conservato da utenti ed operatori che ne cureranno le registrazioni relative al ritiro ed alla consegna dei materiali su apposito registro a disposizione dei responsabili di sede.
Alunni e docenti sono comunque responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi in loro possesso.
In caso di guasti o di danni arrecati alle attrezzature, chi ne era responsabile ne risponde per le riparazioni necessarie. Il fruitore, pertanto, al momento della consegna del sussidio per l’utilizzo, ne verificherà le condizioni e sarà tenuto a restituirlo nelle medesime. L’uso dei sussidi e delle attrezzature sarà consentito previa prenotazione di almeno 48 ore.
Titolo VII
Procedure di comunicazione
Art.47 – Comunicazioni alle famiglie
Studenti e genitori saranno informati delle iniziative della scuola con avvisi scritti o con comunicazioni loro dirette affisse anche all’albo della Scuola.
Art.48 – Ricevimento genitori
Ogni docente fissa, le modalità dei rapporti individuali con le famiglie, entro un mese dall’entrata in vigore dell’orario definitivo, e ne da’ comunicazione agli alunni, attraverso annotazione sul diario personale, ed al responsabile di sede.
Art.49 - Ricevimento al pubblico del Capo d’Istituto
E’ previsto, e comunicato tramite avvisi affissi all’albo della scuola, un orario di ricevimento del Capo d’Istituto e la possibilità di ottenere incontri, previo appuntamento telefonico.
Art.50 – Consigli di classe – Convocazione
I Consigli di classe vengono convocati, di norma, dal capo d’Istituto con preavviso di almeno 5 giorni con l’indicazione dell’O.d.G. e della durata.
Sono presieduti dal Preside o da un suo delegato
Possono essere anche convocati, su richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75)
Art.51 - Collegio docenti – Convocazione
Il Collegio dei docenti si riunisce su convocazione del Capo d’Istituto o di almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre, con preavviso di almeno 5 giorni con l’indicazione dell’O.d.G. e della durata.
Ai fini del computo del quorum valido per la costituzione dell’assemblea è prevista l’apposizione, ad apertura della riunione, di firma autografa su fogli di presenza all’uopo predisposti.
Il Collegio si chiude con l’appello nominale dei presenti.
Art.52 – Consiglio d’Istituto – Convocazione
Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente oppure, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Il preavviso deve essere di almeno 5 giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, ordine del giorno.
Art.53 – Pubblicità degli atti
Gli atti del Consiglio d’Istituto e del Collegio docenti relativi alle delibere adottate, vengono affisse all’albo, entro 5 giorni dalla data della riunione, per un periodo di 10 giorni (C.M. 105/75).
Art.54 – Rilascio documentazione
Tutta la documentazione, oggetto del lavoro OO.CC, deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta e della stessa possono essere rilasciate fotocopie a pagamento (lire 200 per foglio A4) previa richiesta scritta (ai sensi L.241/90).
Art.55 – Riservatezza degli atti personali
Non sono soggetti a pubblicazione né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta del diretto interessato.
Art.56 – Albo della scuola
Per un’efficace comunicazione con l’utenza, tutti gli atti pubblici della scuola vengono affissi in apposita bacheca destinata agli OO.CC. in ciascuna sede.
Approvato nella seduta C.d.D del 22 febbraio 2000
Modificato nella seduta del C.d.D. del 16 giugno 2001
Modificato nella seduta del Cd D del 17 giugno 2006
Modificato nella seduta del Cd D del 11 dicembre 2007