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SETTORE ENOGASTRONOMICO

 

 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010 ha varato nuove norme che regolamenteranno il curriculo degli istituti professionali a partire dall'a.s. 2010/ 2010


Di seguito si cercherà di dare in sintesi le principali novità.

La riforma interesserà le classi iscritte al primo anno
Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

Identità degli istituti professionali

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore .

Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale  ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali

Istituti professionali per il settore dei servizi

I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi  prevedono i seguenti indirizzi:

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale .
Servizi socio-sanitari .
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Servizi commerciali


NEL NOSTRO ISTITUTO SONO ATTIVI A PARTIRE DAL 2010 /2011 I  SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA  ED I SERVIZI COMMERCIALI


L'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica


l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo,

l' attività e insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, sono previsti in tutti i percorsi


I percorsi  hanno la seguente struttura:
a)
un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
b)
un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c)
un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche;
d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca


Gli istituti professionali:
a)
possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all’allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie,

A tal fine, nell’ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

b)
utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo  per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e della professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno.

L’utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale;
c)
possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento

d)
possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
e)
possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo;
f)
possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.

Valutazione e titoli finali


I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
3.
Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4.
Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.

Passaggio al nuovo ordinamento
1.
Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’allegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento.

Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all’erogazione dell’offerta formativa.
3. L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

 

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

 

 

 

Profilo

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo "

È in grado di:

  1. utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;
  2. organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;
  3. applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
  4. utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;
  5. comunicare in almeno due lingue straniere;
  6. reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a strumenti informatici e a programmi applicativi;
  7. attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;
  8. curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.

L’indirizzo presenta le articolazioni: "

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera" ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita" e "Accoglienza turistica", nelle quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione "

Nell’articolazione "

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni "Enogastronomia" e "Servizi di sala e di vendita", conseguono i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di ompetenze.

c

  1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.
  2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.
  3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

Nell’articolazione "

Enogastronomia", il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Servizi di sala e di vendita", il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.